END OF WASTE. Un continuo zig zag tra ostacoli evitabili con un approccio concreto e scientifico
Il 26 settembre 2024 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n. 127 che regola la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Un passo avanti rispetto all’ultima versione dell’End of Waste ma permangono ancora molti dubbi ed incertezze in merito a procedure operative e valori soglia di alcune sostanze.
END OF WASTE. Tre parole che identificano il DM 127/2024 finalmente entrato in vigore. Alla fine, però, la montagna ha partorito un topolino. Infatti delusione e dubbi, tra gli addetti ai lavori, sono chiaramente percepibili. Stiamo ovviamente parlando dell’ultima versione del cosiddetto “End of Waste”, ossia il Regolamento che fornisce tutte le indicazioni del caso in merito alla cessazione di qualifica di rifiuto dei materiali di scarto provenienti dai processi di costruzione e demolizione.
End of Waste
Il DM 127/2024 ha risolto le principali problematiche del precedente Decreto
DM 127/2004, End of Waste
Il DM 127/2024 è infatti divenuto operativo il 26 settembre scorso e le aziende che operano nel settore avranno tempo fino al 25 marzo 2025 per organizzarsi in base alle nuove indicazioni. Fondamentale, prima di ogni altra cosa, sarà inoltrare l’istanza di aggiornamento delle proprie autorizzazioni. L’abrogazione del precedente DM 152/2022 è stata ovviamente accolta con sollievo da tutto il mondo che opera intorno all’economia circolare legata al mondo delle costruzioni e delle demolizioni.
Un settore che ha trovato una propria specifica identità tramite ANPAR e che, nonostante fornisca un servizio di pubblica utilità dal valore inestimabile, è stato continuamente bersagliato da norme contraddittorie e da pregiudizi legati ad una profonda ignoranza. Sia da parte dei progettisti e direttori dei lavori, sia da parte dei soggetti normatori.
End of Waste
Le nuove norme presentano ancora dubbi
L’Italia come avanguardia europea
Infatti anche il nuovo testo del regolamento, benché profondamente rivisto in un’ottica di maggiore razionalità e buon senso, è stato redatto quasi senza tenere conto di chi dovrà metterlo in atto. Ossia le aziende del settore. Imprese strutturate la cui elevata specializzazione ha da tempo messo in moto una virtuosa visione del nostro comparto. Grazie ad un forte rispetto per l’ambiente ed una professionalità in grado di conferire un elevato valore aggiunto a tutto il mondo delle costruzioni.
Tenendo anche conto che l’ISPRA ha fornito dati lusinghieri in merito alla quantità di rifiuti da costruzione e demolizione prodotti dal nostro paese nel corso del 2023. Stiamo infatti parlando di oltre 60 milioni di tonnellate. Materiali che ricadono sotto il Decreto End of Waste e che oggi portano ad un tasso di riciclo e preparazione per un nuovo utilizzo pari al 79,8 %. Si tratta di un valore ampiamente superiore a quello del 70% fissato dall’UE. Un traguardo che rende l’Italia un paese virtuoso all’interno dell’Unione.
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La visione del Ministero
Occorre dare atto al Vice Ministro Vannia Gava di aver agito in modo serio e veloce, non appena insediata nel Ministero, di fronte alle gravi criticità contenute nel precedente DM 152/2022. Il nuovo testo ha quindi messo mano agli elementi più schizofrenici della norma. Primi fra tutti alcuni valori di riferimento degli inquinanti dove, per quanto riguardava i solfati, erano richieste quantità in uscita inferiori a quelle che si riscontrano all’interno delle acque minerali in vendita nei supermercati.
Oltre a questo erano presenti altri elementi fuorvianti e senza nessuna logica scientifica che avrebbero provocato la completa paralisi di un settore fondamentale. Il nuovo Decreto End of Waste lascia però ancora dei forti dubbi su molti aspetti operativi. Aspetti che non tengono conto di alcune prassi della migliore buona tecnica del settore. Che si accompagano ad alcuni dubbi in merito all’effettivo impiego e al contesto del materiale riciclato.
End of Waste
L’uso dei materiali di riciclo ha un’ampia gamma applicativa
Il mancato coinvolgimento degli addetti ai lavori
Aspetti che si sarebbero potuti affrontare in modo più corretto in fase di stesura se, da parte dei tecnici del Ministero, vi fosse stato un maggior dialogo con gli addetti ai lavori. Sia imprese, quindi, sia tecnici del settore. D’altro canto, però, il Ministero ha stabilito un tempo di monitoraggio di 24 mesi per capire le problematiche che potrebbero sorgere, accogliere i suggerimenti, le perplessità e le osservazioni di tutto il comparto. Denotando quindi una disponibilità al dialogo, quanto meno a livello istituzionale, per arrivare ad un ottimale equilibrio operativo di tutta la gestione della materia che riguarda il nuovo End of Waste. Di fatto si sta affrontando un continuo zig-zag fra i problemi operativi ed ambientali arrivando, passo dopo passo, verso un’ottimale, sebbene lenta, valorizzazione di un settore produttivo.
End of Waste
Le nuove norme presentano ancora errori applicativi
I punti positivi del nuovo End of Waste
Occorre sicuramente dare atto che il nuovo DM 127/2024 ha risolto le principali problematiche operative del vecchio Decreto il cui testo, come anticipato, conteneva delle profonde inesattezze. L’evidenza principale è quella relativa alla diversa restrittività delle caratteristiche ambientali del prodotto riciclato in base all’impiego del prodotto finale. Se ad esempio il materiale sarà diretto verso cantieri infrastrutturali e destinato alla costruzione di rilevati avrà caratteristiche meno restrittive rispetto a quello da impiegarsi per cantieri con altre finalità. Tra cui, ad esempio, modellazioni morfologiche del terreno per diversi utilizzi.
Nuovi codici EER e nuovi valori limite
Sono poi stati ampliati gli elenchi dei codici EER destinati all’End of Waste con l’inserimento di due nuovi importanti categorie. Si è quindi eliminata la precedente non ammissibilità dei rifiuti da costruzione e demolizione abbandonati o sotterrati. Un nodo, quest’ultimo, che aveva giustamente scatenato profonde perplessità da parte degli addetti ai lavori. E non solo. Positivo anche l’innalzamento delle concentrazioni limite di utilizzo sulla matrice solida. Si fa qui riferimento particolare agli idrocarburi aromatici e idrocarburi policiclici aromatici con la differenziazione in funzione del tipo e degli scopi specifici di impiego.
Così come l’innalzamento dei valori limite dei parametri solfati e cloruri. Da questo punto di vista c’è stato un logico allineamento con quanto già si riscontra normalmente a livello ambientale diffuso. Importante anche l’integrazione degli scopi di utilizzo con specifico riferimento alla produzione di cemento/clinker per cemento. Sono poi state aggiornate le norme tecniche anche con riferimento alla certificazione CE degli aggregati riciclati.
Altro elemento fondamentale è la riduzione del tempo di conservazione del campione da 5 anni, come era previsto nel DM 152/2022, ad un anno. Il tempo di invio della dichiarazione di conformità agli enti competenti è ora passato a sei mesi consentendo un’operatività più razionale ed in linea con i tempi di svolgimento delle attività all’interno dei cantieri.
End of Waste
L’uso dei materiali riciclati è ancora oggetto di forte ignoranza
I nodi ancora irrisolti
Il testo del nuovo End of Waste contiene però dei nodi ancora irrisolti. Fra cui, ad esempio, la non ammissibilità alla produzione di aggregato recuperato dei rifiuti interrati anche se il codice EER può appartenere al capitolo 17 e compreso nella tabella 1 dell’allegato 1. Così come le terre e rocce da scavo con codice EER 170504 provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica.
Si tratta infatti di evidenti contraddizioni che lasciano spazio ad un grave vuoto interpretativo. In quanto il sito soggetto a bonifica non è detto che presenti in toto terreni di natura inquinata. E dove la stessa caratterizzazione del terreno fuga ogni dubbio in merito al codice EER da attribuire e, di conseguenza, al tipo di destinazione del rifiuto stesso.
Il Ministero, proprio in questi giorni ed in base a domande specifiche di ANPAR, sta fornendo gli opportuni chiarimenti in materia. Si tratta infatti di evidenti errori che lasciano spazio a dubbi e interpretazioni. Soprattutto da parte delle autorità competenti al controllo. Inoltre nel regolamento non sono definiti i rifiuti interrati. Si tratta quindi di una scelta assolutamente discutibile da un punto di vista tecnico visto che, comunque, gli stessi sarebbero sottoposti a verifiche all’interno dell’impianto. Rimane ancora, inoltre, la forte criticità relativa alle concentrazioni limite di utilizzo per gli aggregati nella realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate. Abbiamo infatti valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione equiparabili a quelli in colonna A per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale senza una effettiva logica applicativa.
End of Waste
Il nuovo DM ha cercato di rimediare agli errori del precedente testo