PIATTAFORME AEREE e dazi antidumping da parte dell’UE. Il tema è alquanto controverso e segue quanto già sentito recentemente in merito ai veicoli elettrici di alcuni grandi costruttori. Infatti negli ultimi tempi alcuni produttori di macchinari hanno palesato crescenti preoccupazioni legate proprio alle importazioni di macchine e attrezzature cinesi.

Le autorità europee, dopo tali segnalazioni, hanno iniziato un’indagine per l’accusa di dumping in modo da diminuire l’eventuale danneggiamento all’industria manifatturiera occidentale. Il focus è stato proprio incentrato sulle piattaforme aeree.

Perché si parla di dumping/antidumping nel settore delle piattaforme aeree?

Quando si parla di dumping si intende l’esportazione di merci a prezzi più bassi di quelli praticati sul mercato interno o su un altro mercato. Spesso anche con prezzi sottocosto grazie ad aiuti specifici da parte dello Stato in cui ha sede il costruttore. Proprio come nel caso evidenziato dall’UE nel settore automotive per molti costruttori cinesi. E come emerso anche nel caso delle piattaforme aeree.

L’antidumping è quindi identificato come qualsiasi provvedimento che tenda a neutralizzare o ridurre gli effetti del dumping praticato da un paese straniero. Stiamo quindi parlando, in genere, di dazi doganali compensatori. Questo in modo che la differenza tra il prezzo normale del prodotto e quello inferiore cui viene venduto all’estero, sia allineato a valori corretti. Soprattutto in termini produttivi. Ma è anche possibile parlare di altri centri di costo accessori. Come ad esempio tariffe di trasporto più favorevoli.

Cosa sono i dazi antidumping?

I dazi antidumping sono quindi imposte aggiuntive sulle merci importate per compensare la differenza tra il loro prezzo all’esportazione ed il loro valore normale. Questo qualora il dumping causasse un potenziale danno ai produttori di macchine concorrenti nel paese importatore. O meglio ancora in un’area geoegrafica definita. In questo caso all’interno dell’UE e specificamente riferite alle piattaforme aeree.

Come si calcolano?

Il livello dei dazi antidumping è pari alla differenza tra il prezzo in vigore nel Paese d’origine della merce e il prezzo di vendita nel mercato europeo. Il dazio viene quindi espresso in percentuale rispetto al prezzo di esportazione. Ed il mercato delle piattaforme aeree ha evidenziato forti differenze a sfavore dei costruttori europei.

La Commissione Europea, con il provvedimento 2024/1915 della commissione dell’11 luglio 2024, ha quindi pubblicato una nuova nota. Con questo documento, espressamente rivolto al mercato delle piattaforme aeree, viene data ufficialità all’applicazione delle sanzioni provvisorie.

Le sanzioni antidumping per i costruttori cinesi di piattaforme aeree

Su tale base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

  • Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. 55,3 %
  • Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. 23,6 %
  • Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd. 14,3 %
  • Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. 31,3 %
  • Altre società che hanno collaborato 28 %
  • Tutte le altre società 55,3 %

La fonte ufficiale dei dati è a questo LINK.

Le tempistiche di entrata in vigore sono le seguenti:

  • Fase di iniziazione – 13 Novembre 2023
  • Fase provvisoria con restituzione eventuali osservazioni 14 giugno 2024 / 29 luglio 2024
  • Fase definitiva con misure definitive – 30 settembre 2024 / 11 gennaio 2025

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